Statuto della
Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani
APEI
Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
E' costituita la "Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani" (in sigla APEI) di seguito denominata “Associazione”.
L'Associazione ha sede presso il domicilio prescelto dal Presidente pro-tempore, la sua durata è illimitata.
Articolo 2 - Codice deontologico e convenzioni
L’Associazione elabora e adotta un proprio codice deontologico e, ove previsto per legge, la stipula di accordi con Enti Assicurativi Nazionale e/o Europei per assicurazione sulla responsabilità civile e per danni arrecati nell’esercizio della professione, ad esclusivo vantaggio degli iscritti.
Articolo 3 - Natura dell’Associazione e certificazioni
L’Associazione è di natura privatistica, su base volontaria e può rilasciare periodicamente agli iscritti, previe le necessarie verifiche, attestato in ordine al possesso dei requisiti professionali, all’aggiornamento professionale e al rispetto delle regole di correttezza nello svolgimento della attività professionale. In ogni caso l’attestato non è requisito indispensabile per l’esercizio della attività professionale, ma ne evidenzia e ne implementa la qualità.
Articolo 4 - Scopi
L'Associazione è apartitica ma non apolitica e si propone i seguenti scopi:
a) promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità degli operatori di area pedagogica in tutte le sue diverse espressioni e articolazioni specialistiche: pedagogista, educatore, educatore professionale, clinico, counselor, mediatore, animatore etc o altra professionalità attinente all’area educativa/pedagogica, sia in ambito pubblico che privato;
b) promuovere la regolamentazione della professioni educative e pedagogiche in un sistema di libera concorrenza anche con la costituzione di albi professionali e con il rilascio delle relative certificazioni, nel rispetto delle leggi nazionali e delle direttive dell’Unione Europea;
c) promuovere e svolgere attività scientifica, intervento sociale e di ricerca pedagogico-educativa per contribuire allo sviluppo professionale dei pedagogisti, degli educatori professionali e di tutti gli operatori di area pedagogica;
d) promuovere e gestire l’aggiornamento professionale dei soci attraverso corsi di formazione , senza fini di lucro, con il solo rimborso delle spese da parte dei proponenti prevedendo una eventuale quota partecipativa, a carico degli aderenti alle proposte, a titolo rimborso costi organizzativi
e) promuovere e stabilire rapporti con le istituzioni dello Stato, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con tutte le organizzazioni sociali e culturali anche internazionali, costruendo rapporti di collaborazione professionale volto a dare risposte ai bisogni della società e allo scopo di implementare le occasioni di lavoro dei soci;
f) realizzare studi, ricerche, sperimentazioni pedagogiche, educative, didattiche e formative sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti del terzo settore sia pubblici che privati nazionali ed europei;
g) curare la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico e renderlo disponibile gratuitamente a tutti gli operatori di ambito pedagogico; sviluppando e promuovendo l’uso dei moderni strumenti informatici, nonché provvedere alla divulgazione di detto materiale attraverso il portale web ufficiale della associazione:
h) promuovere la realizzazione di reti di collaborazione tra le diverse aree professionali, stimolando la creazione di modalità di intervento multidisciplinare;
i) promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari per implementare, divulgare e promuovere tutte le professioni pedagogiche;
j) offrire ai soci tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi completamente gratuiti come Forum, Faq, Mailing List, ed ogni altro strumento divulgativo realizzabile con strumenti informatici;
k) offrire ai giovani diplomandi e laureandi in collaborazione con l'Università ed altri enti formativi privati e pubblici, attività di tirocinio gratuita, facendo obbligo ai proponenti di offrire una reale opportunità di apprendimento e di possibile futura esperienza lavorativa;
l) Garantire a tutti i soci una formazione minima, offerta dai soci anziani con particolare esperienza e professionalità, attraverso percorsi formativi gratuiti e prevedendo esclusivamente rimborso delle spese per il proponente;
m) promuovere e gestire ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;
n) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento della professionalità educativa/pedagogica in ambito locale, regionale, nazionale e europeo.
Articolo 5 - Soci
Possono essere soci dell'Associazione:
a) tutti gli operatori di area educativo/pedagogico di nazionalità italiana o estera, che ne facciamo espressa richiesta. Sarà cura del Consiglio Nazionale, indicare le diverse tipologie di certificazione professionale in relazione al titolo di studio e attività lavorativa documentata.
b) Possono essere previsti, con l’esclusione dal diritto di voto, altre tipologie di soci, e, a titolo di esempio:
· soci sostenitori, cioè quanti intendano sostenere l'attività dell'Associazione con contributi economici/culturali;
· soci onorari, eminenti personalità italiane od estere.
Articolo 6 - Regolamenti
I soci sono tenuti al pieno rispetto dei regolamento deontologici e del regolamento disciplinare dell'Associazione e sono passibili delle sanzioni negli stessi previsti.
Articolo 7 - Quota associativa
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza: gli importi e le categorie verranno determinati anno per anno dal Consiglio Nazionale.
Articolo 8 - Validità dell’iscrizione
L'iscrizione in qualunque momento venga effettuata, ha validità soltanto per l'anno in corso (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Articolo 9 - Recesso
Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Nazionale di livello inferiore costituito.
Articolo 10 - Organi nazionali, regionali, provinciali e cittadini
Sono organi nazionali:
· l’Assemblea Nazionale;
· il Presidente nazionale;
· la Consiglio Nazionale
· Il Collegio Nazionale dei probiviri
· Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti
Possono essere istituiti per delibera motivata del Consiglio di livello superiore:
· qualora il numero dei soci di una regione sia uguale o superiore a 100, una Assemblea Regionale, un Consiglio Regionale e un Presidente Regionale
· qualora il numero dei soci di una provincia sia uguale o superiore a 50 una Assemblea Provinciale, un Consiglio Provinciale e un Presidente Provinciale
· qualora il numero dei soci di una città sia uguale o superiore a 25 una Assemblea Cittadina un Consiglio Cittadino e un Presidente Cittadino
Gli organi a tutti i livelli hanno validità quadriennale
Il Consiglio Nazionale sovrintende al coordinamento delle attività delle sedi periferiche: le questioni che abbiano un riflesso di interesse generale e di carattere nazionale sono di competenza esclusiva dell'Associazione Nazionale.
I poteri e il funzionamento degli organi di livello regionale, provinciale e cittadino sono oggetto di regolamento integrativo
Articolo 11 – Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono a tutti i livelli a titolo gratuito e volontario. Può essere previsto un rimborso spese di vitto e alloggio in caso di incontri del Consiglio Nazionale per i componenti provenienti da una regione diversa da quella in cui si svolge il Consiglio Nazionale.
Per incarichi di particolare rilevanza e delicatezza possono essere previste deroghe al presente articolo, con delibera motivata del Consiglio Nazionale.
Articolo 12 - Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale in via ordinaria ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi delle presidenze regionali, provinciali e cittadine. In caso di convocazione in via straordinaria l'Assemblea dovrà tenersi non oltre 120 giorni dalla richiesta di convocazione. Partecipano all’Assemblea Nazionale tutti i soci in regola con le quote associative. Non sono previste deleghe.
Tutti i soci hanno diritto ad esprimere il proprio voto. Possono essere previste anche altre modalità di voto come ad esempio: per posta prioritaria, per via telematica, con lettera, e.mail o attraverso il portale della associazione, previo accertamento dell’identità personale. Può esserere prevista la modalità di partecipazione per videoconferenza.
Articolo 13
L’Assemblea Nazionale
a) elegge tutti gli organi nazionali (Presidente Nazionale, Consiglio Nazionale, Collegio Nazionale dei probiviri, Collegio Nazionale dei revisori dei conti);
b) esamina e verifica il lavoro svolto dall’associazione nel quadriennio precedente;
c) fissa gli orientamenti generali per l'attività futura;
d) definisce le posizioni dell'organizzazione su temi specifici attraverso prese di posizioni pubbliche, Mozioni e Ordini del Giorno;
e) esamina e delibera in merito ai regolamenti integrativi;
f) discute ed approva le modifiche al presente statuto.
Articolo 14
Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, tranne che nei casi in cui è disposto diversamente
Articolo 15
Le deliberazioni in merito alla modifica dello statuto sono valide in presenza di un quorum di presenti pari al 50% degli aventi diritto al voto.
Articolo 16
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associanti aventi diritto al voto.
Articolo 17 – Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, in via ordinaria almeno due volte l'anno, o in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti.
Il numero dei consiglieri viene deciso dall’Assemblea Nazionale, in relazione alle esigenze della stessa e solo in seguito vengono scelti i membri del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno un tesoriere. Al Tesoriere compete l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Nazionale i presidenti delle regioni interessate da uno o più punti all’odg
Articolo 18
Il Consiglio Nazionale
a) convoca il Assemblea Nazionale;
b) propone al Assemblea Nazionale modifiche al presente statuto
c) realizza il programma politico-professionale deciso dalla Assemblea Nazionale ;
d) in caso di impossibilità, decadenza, dimissioni del Presidente Nazionale elegge tra i suoi membri, nelle more di nuove elezione, un portavoce provvisorio;
e) delibera l'importo delle quote annue di associazione;
f) segnala al Collegio dei Probiviri i casi da esaminare e attua le decisioni dei Collegio dei Probiviri, decide circa la sospensione, radiazione, espulsione dei soci stessi nei casi che non rivestano carattere disciplinare;
g) formula i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
h) elabora i dati del bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci, con divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;
i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
j) prende atto delle deliberazione delle sedi periferiche e sovrintende al coordinamento delle stesse;
k) predispone le modifiche statutarie di attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
l) avoca a sé i poteri dei Consigli Regionali, provinciali e cittadini in casi di grave inadempienza, procede al loro scioglimento sentito il parere dei Collegio dei Probiviri ed indice nuove elezioni regionali;
m) avoca a sé i poteri dei Consigli Regionali, dei Presidenti Regionali e delle Assemblee Regionali qualora non siano ancora stati costituiti, anche deliberando l’istituzione di organi provvisori
Articolo 19
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti: in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno 6 componenti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura dei Segretario.
Articolo 20 - Il Presidente Nazionale
II Presidente Nazionale:
a) rappresenta l’Associazione a livello nazionale;
b) è responsabile del funzionamento della struttura nazionale;
c) presiede il Consiglio Nazionale;
d) è componente di diritto con voto deliberativo nel Consiglio Nazionale;
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione spetta, al Vice Presidenti eletto dal Consiglio Nazionale
La rappresentanza legale spetta pure, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, a coloro ai quali sia stata delegata dal Consiglio Nazionale nonché in sede locale ai presidenti delle sedi regionali.
Articolo 21
Il Presidente Nazionale comunica costantemente ed in via ordinaria tramite una mailing list riservata con tutti i soci, è può avvalersi nel suo lavoro di una Segreteria Nazionale con il compito di implementare e agevolare le iniziative proposte sulla base del programma annuale, composta da soci ordinari
Articolo 22
Il Presidente Nazionale indica all’Assemblea Nazionale il programma di lavoro del suo mandato, e le responsabilità assegnate a ogni membro del Consiglio Nazionale compreso il tesoriere;
Articolo 23
II Presidente Nazionale può essere sfiduciato dalla Assemblea Nazionale, su mozione a maggioranza assoluta del Consiglio Nazionale, in tal caso vengono indette nuove elezioni.
Articolo 24
Possono candidarsi alla responsabilità di Presidente Nazionale tutti i soci.
Articolo 25
I candidati alla responsabilità di Presidente Nazionale, devono illustrare prima del voto del Assemblea Nazionale le loro proposte e le loro priorità programmatiche;
Articolo 26 - Il Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci ordinari eletti dal Assemblea Nazionale.
Articolo 27
Il Collegio nazionale dei probiviri instaura, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Nazionale o dei Consigli Regionali i procedimenti disciplinari, di risoluzione delle controversie e di altri pareri secondo quanto previsto dal regolamento in merito.e. Con giudizio inappellabile della maggioranza dei presenti, può deliberare la sospensione di soci per gravi atti contrari alla deontologie professionale o alla correttezza nella vita associativa. Il socio estromesso può fare ricorso al Presidente nazionale.
Tutte le eventuali controversie insorgenti fra i soci o fra questi e l'associazione, o i suoi organi, sono devolute al Collegio dei Probiviri quali arbitri amichevoli compositori, i quali, sentite le parti, giudicheranno con lodo inappellabile.
Il Collegio nazionale dei probiviri dirime le questioni riguardanti l’applicazione dello statuto a tutti i livelli
Articolo 28 - Collegio nazionale dei revisori dei conti
L'Assemblea dei Soci elegge tra i propri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti: esso si compone di tre membri effettivi e due supplementi.
Articolo 29
I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto, alle riunioni dei Consiglio Nazionale, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci.
Articolo 30 - Elezioni
Le elezioni degli organi amministrativi della Associazione si svolgono ogni quattro anni, si avrà cura di rispettare le pari opportunità per uomini e donne. I mandati possono essere rinnovati.
Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dell'Assemblea i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, che intendono candidarsi alla carica di amministratore ne daranno comunicazione al Consiglio Nazionale, presentando una lista di iniziative programmatiche esposte sinteticamente;
Tutti i programmi proposti dai candidati avranno uguale spazio nel sito dell’associazione,
Il Consiglio Nazionale tre mesi prima di tale scadenza darà comunicazione delle candidature e dei relativi programmi elettorali attraverso il sito web dell'Associazione, e convocherà l'Assemblea dei Soci.
Non ha diritto a candidarsi il socio che non risulti in regola con il pagamento delle quote sociali almeno sei mesi prima della data fissata per l'assemblea elettiva che si terrà preferibilmente in ottobre.
Articolo 31 - Patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
· Quote di iscrizione
· Contributi volontari, lasciti e donazioni
· Entrate di diversa natura per servizi prestati a soci e non soci
· Contributi pubblici
Le Sedi Regionali, Provinciali e Cittadine, usufruiranno di un proprio bilancio economico derivato dal gettito delle quote degli iscritti, da contributi volontari, donazioni o attività organizzative che contribuiscano ad aumentarne le risorse economiche.
Le quote relative al tesseramento di tutti i soci verranno versate in quota parte del 50% nel bilancio della organizzazione nazionale.
Articolo 32 - Disposizioni finali
I bilanci e le delibere degli Organi nazionali saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione: i bilanci preventivi e le proposte di modifiche statutarie e regolamentari saranno pubblicati in tempo utile per la relativa assemblea. Tutti i soci hanno facoltà di consultare i libri sociali e dei registri contabili, nazionali, regionali, provinciali, e comunali e tutto quanto concerne la gestione dell’associazione, in tempo reale, senza obbligo di motivazione.
I Soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono, nel rispetto della legge n° 196/03 e previo rimborso delle relative spese, consultare i libri sociali ed estrarne copia.
Articolo 33 - Disposizioni transitorie
Il Consiglio Nazionale in prima composizione sarà composto dagli 11 membri eletti nella Assemblea Costitutiva di Fisciano dell’26/27 maggio 2007. Detto Consiglio Nazionale organizzerà il rinnovo di tutti gli organi entro mesi 12 dalla data di registrazione dello Statuto, occupandosi nel contempo di tutte le operazioni di ordinaria amministrazione con particolare attenzione alla campagna di tesseramento.